Con pronuncia del 31.07.2020, l’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli ha accolto il ricorso presentato da un consumatore assistito dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Monica Minadeo, Silvio Iafigliola e Caterina Savastano (Studio Legale Iacovino&Associati) per ottenere il rimborso di buoni fruttiferi postali emessi tra il 1986 e il 1987.
In particolare, il sottoscrittore e detentore dei buoni, per mezzo dei suoi legali, richiedeva l’integrale liquidazione degli interessi maturati per il periodo tra il 21° e il 30° anno nella misura originariamente stampata sul retro di ciascun buono.
I buoni in questione presentavano un timbro a mezzo del quale Poste modificava unilateralmente e in senso peggiorativo il tasso originariamente fissato.
Il Collegio Arbitrale, aderendo alle difese del consumatore, ha condannato Poste Italiane alla rideterminazione degli interessi dovuti al consumatore, censurando nello specifico la condotta dell’Ente nella misura in cui non ha liquidato quanto dovuto al ricorrente in base al dato letterale risultante sul retro del buono, bensì applicando modifiche normative peggiorative dei buoni, preesistenti e già note a Poste, tuttavia non inglobate nel titolo sottoscritto.
Il caso merita attenzione in quanto il comportamento tenuto da Poste Italiane ha interessato migliaia di risparmiatori che, riponendo un legittimo affidamento su quanto sottoscritto, si sono visti ingiustamente pregiudicare i loro diritti e, conseguentemente, sono stati privati di somme a loro dovute.
Contro tale condotta, sempre più consumatori stanno attivando le vie legali ribellandosi alle illegittimità perpetrate a loro danno.