Con riferimento alle notizie diffuse di recente dagli organi d’informazione e riguardanti il pagamento dei consumi dell’acqua e di altre imposte locali, l’amministrazione comunale di Isernia precisa che la legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha introdotto lo stop ai maxi conguagli e, di fatto, ha vietato ai fornitori di acqua, luce e gas di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima (circostanza che ha spesso generato cifre elevatissime); tale norma vale per tutte le componenti della bolletta, sia quelle variabili che quelle fisse.
In argomento, si evidenzia che per l’elettricità le disposizioni valgono dal primo marzo 2018, per il gas dopo il primo gennaio 2019 e per l’acqua dal primo gennaio 2020. Il Comune di Isernia – non certo per scelta dell’attuale amministrazione – è in ritardo nella riscossione del ruolo idrico, tanto che nel 2018 ha riscosso l’annualità 2013 (circa 1.200.000,oo euro). È del tutto evidente che, per evitare la prescrizione, nel corso del 2019 dovranno essere emessi ruoli relativi agli anni dal 2014 al 2017, in modo tale da consentire, nel 2020, di recuperare le ultime annualità arretrate (2018 e 2019). In questi giorni saranno recapitati i ruoli relativi al 2014 e al 2015. Sarà possibile effettuare il pagamento nelle consuete sei rate bimestrali, ma ovviamente alcune di esse dovranno purtroppo sovrapporsi. I ruoli 2018 e 2019 verranno invece notificati entro il mese di novembre 2020. È opportuno chiarire che non c’è alcuna discrezionalità in questa scelta; il Comune non può scientemente decidere di non procedere alla notifica dei ruoli idrici per le menzionate annualità, poiché si determinerebbe un danno erariale di dimensioni enormi, assolutamente ingiustificato.
Il cittadino dovrebbe chiedersi per quale motivo non sono stati riscossi i canoni idrici per ben cinque anni, sottraendo risorse indispensabili per migliorare la vivibilità cittadina e per garantire un migliore livello di efficienza dei pubblici servizi. Per quanto concerne la tempistica dei ruoli, si ricorda che si è voluta evitare un’emissione anticipata per allontanare il più possibile la sovrapposizione delle rate di questo ruolo con quelle dell’annualità 2013, la cui ultima è scaduta ad aprile 2019.
Il discorso è diverso per la sovrapposizione con altre imposte. La data di scadenza dell’Imu e della Tasi (non dovute per la prima casa) è prevista da una legge dello Stato e non da una disposizione comunale. Se si dovesse tener conto di tutte le scadenze di pagamento (sei rate idrico, quattro rate Tari), non si troverebbe mai una data utile per fare uscire gli altri ruoli previsti. Proprio a proposito della Tari, è opportuno ricordare che l’attuale amministrazione civica ha modificato il regolamento sulla Imposta Unica Comunale introducendo una serie di agevolazioni finanziate col bilancio comunale, per ridurre la tassa a carico di specifiche categorie. Tali agevolazioni non sono mai state previste da alcuna altra amministrazione, e sono state introdotte proprio nell’ottica di aiutare le famiglie più in difficoltà e sostenere quelle a basso reddito, nonché le nuove attività di impresa.