Gli sport di contatto sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida per la prevenzione del contagio da COVID 19 approvate dalle rispettive federazioni in data successiva al 7 agosto 2020 a condizione che le stesse siano state preventivamente trasmesse dagli organismi regionali delle medesime federazioni alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise e pubblicate sul sito istituzionale della Regione e che ogni società ospitante l’evento sportivo abbia preventivamente comunicato alla medesima Direzione il responsabile per l’attuazione delle misure di prevenzione
contenute nelle  linee guida.

Articolo 1
2. La Direzione Generale della Salute con proprio atto, avvalendosi del supporto istruttorio del competente Dipartimento dell’ASREM, può apportare modifiche alle linee guida trasmesse dalle singole federazioni prima di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
3. Le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 37 dell’8 luglio 2020 continuano ad applicarsi in relazione agli sport di contatto per i quali non risultano pubblicate sul sito istituzionale della Regione le linee guida di cui al comma 1 o in relazione ad eventi per i quali non sia stato comunicato il responsabile di cui al medesimo comma.
4. Lo svolgimento degli sport di contatto in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito di periodico monitoraggio della situazione epidemiologica.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.