Il modello precompilato sarà a disposizione dei contribuenti il 16 aprile; il 730/2018 si invia al sostituto d’imposta entro il 7 luglio o al Fisco entro il 23 luglio

 Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi
  Come tutti gli anni, la dichiarazione è disponibile in sola lettura fino al 2 maggio, mentre a partire da questa data è possibile anche la compilazione e l’invio. A partire dal 2 maggio sarà anche possibile modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. La dichiarazione precompilata può essere presentata con o senza modifiche. In questo secondo caso, c’è il vantaggio che non ci saranno controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: se la presentazione avviene tramite intermediario, sarà eventualmente quest’ultimo a subire i controlli documentali.
Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi. Anche quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Inoltre, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.
 La destinazione dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF viene effettuata utilizzando il modello 730-1. Possono effettuare l’adempimento anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi. Il modello si consegna, insieme alla dichiarazione, al sostituto d’imposta o all’intermediario utilizzando l’apposita busta chiusa. Gli intermediari verificano la corrispondenza dei dati anagrafici e trasmettono la scelta del contribuente all’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta devono inviare la busta chiusa a un ufficio Postale oppure a un soggetto incaricato della trasmissione, e ricevono il relativo impegno a trasmettere.

Gli intermediari sono tenuti ai controlli formali sulla documentazione, verificando che corrispondano con i dati in dichiarazione, e apponendo sulla dichiarazione il visto di conformità. In caso di visto infedele, scatta una sanzione del 30% a carico dell’intermediario (a meno che non si configuri una condotta dolosa del contribuente). Per evitare le sanzioni, è possibile inviare dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.

Fonte: Quifinanza