Gratis il parcheggio sulle strisce blu per accompagnatori dei disabili senza patente.
Dalla Legge per Tutti dell’8 ottobre corrente anno di Virgilio, mutuiamo, grazie all’attenzione sul problema di Romano De Luca dell’associazione A. Caponnetto, la seguente sentenza della cassazione a cui l’amministrazione comunale di Isernia dovrebbe far riferimento per pretendere dal gestore delle strisce blu l’esenzione per i disabili e i loro accompagnatori , anche per i disabili senza auto e senza patente, un permesso speciale per parcheggiare gratis all’interno delle strisce blu, al di là delle esigenze professionali o di cura del titolare. Sappiamo oggi ad Isernia la situazione che sta destando stupore e critiche aspre verso l’amministrazione comunale proprio per il mancato esonero per i diversamente abili dal pagamento del ticket nelle strisce blu. Questa sentenza chiarisce diversi aspetti della questione.
Rivoluzione in Cassazione: con uno stravolgimento dell’interpretazione sinora data da tutti i tribunali italiani, ieri i giudici supremi hanno affermato un nuovo principio in materia di utilizzo del pass invalidi: chi non riesce a trovare un posto libero nei parcheggi destinati ai disabili – quelli cioè contrassegnati dalle strisce gialle – ha diritto a lasciare l’auto sulle strisce blu gratis, ossia senza pagare il ticket. Non importa se l’interessato è senza patente e ad accompagnarlo in centro città è un parente. Sarebbe, infatti, discriminatorio prevedere una diversa disciplina tra chi, pur non potendo deambulare, ha la licenza di guida e chi, invece, non l’ha più.
La pronuncia pubblicata: si tratta di un’ordinanza che farà storia, almeno per quanto riguarda i diritti degli anziani e di tutti i portatori di handicap.
Sino ad oggi, l’orientamento seguito dai giudici è stato quello di ritenere che i titolari del pass invalidi non possano sostare sulle strisce blu gratuitamente, neanche se gli spazi a loro riservati sono tutti occupati. Difatti, il Codice della strada prevede, per i titolari del contrassegno, l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio “a tempo limitato” e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; tuttavia, l’obbligo del pagamento di una somma è cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta.
Scopo del contrassegno invalidi è favorire la mobilità delle persone con ridotte o assenti capacità di movimento per problemi fisici o psichici. Dalla gratuità della sosta deriva, invece, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità. Pertanto, non vi è ragione di consentire, in mancanza di diversa previsione nel regolamento comunale, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.
Come aveva detto in passato la stessa Cassazione, «è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta del veicolo, il disabile che, a causa della indisponibilità dei posti gratuitamente riservati alle persone con ridotta capacità motoria abbia parcheggiato la propria autovettura negli stalli a pagamento essendo, al fine, irrilevante l’eventuale esposizione del contrassegno invalidi». In altri termini, il fatto di non trovare posto gratuito non legittima il portatore di handicap a parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.
Oggi, però, le carte potrebbero rimescolarsi. La vicenda decisa dalla Cassazione prende le mosse dalla vicenda di un uomo, privo della patente, ma titolare di un pass invalidi. Questi aveva impugnato il regolamento del Comune di Torino che consentiva il parcheggio gratuito sulle strisce blu solo ai disabili con auto e non anche a coloro che venivano accompagnati dai familiari e che, quindi, si trovavano trasportati su una macchina altrui. A questi ultimi era eccezionalmente consentito di utilizzare il permesso sugli spazi a pagamento solo se in grado di dimostrare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.
Per la Cassazione, però, il regolamento «è discriminatorio» ai danni dei disabili privi di patente. L’ordinanza comunale, infatti, prevedeva disabili di serie A, quelli cioè muniti di patente che potevano accedere gratuitamente al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale, e disabili di serie B che, invece, avrebbero potuto godere degli stessi diritti solo per finalità di lavoro o di cure mediche.
La pronuncia della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del cittadino disabile, ha stabilito che i Comuni devono prevedere, anche per i disabili senza auto e senza patente, un permesso speciale per parcheggiare gratis all’interno delle strisce blu, al di là delle esigenze professionali o di cura del titolare.
Per la Cassazione è, infatti, indiscutibile che i disabili, per accedere al centro cittadino, non abbiano le medesime opportunità delle persone non disabili, che possono servirsi senza difficoltà di altri mezzi di locomozione, quali biciclette o motocicli, che sono, invece, interdetti normalmente ai disabili, o mezzi pubblici il cui utilizzo è consentito anche ai disabili, ma con modalità di non sempre facile applicazione.