Con deliberazione n. 257 del 28 dicembre 2018, la giunta comunale di Isernia ha adottato la nuova «Carta dei diritti della bambina», quale strumento di tutela della donna fin dall’infanzia e affermazione del contrasto della violenza di genere. La nuova “Carta” aggiorna quella precedente, che era scaturita dal Congresso europeo della Bpw (Business & Professional Women) del 1997.
L’adozione della giunta isernina è avvenuta a seguito dell’invio del testo della “Nuova Carta” al Comune da parte della sezione isernina della Fidapa/Bpw Italy, che ha invitato l’ente a condividerla.
La “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” si compone di nove articoli.
«Ogni bambina ha il diritto:
Articolo 1 – Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.
Articolo 2 – Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalia imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico.
Articolo 3 – Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.
Articolo 4 – Di essere trattata con i pieni diritti delia persona dalla legge e dagli organismi sociali.
Articolo 5 – Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole.
Articolo 6 – Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile.
Articolo 7 – Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.
Articolo 8 – Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.
Articolo 9 – Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità».