La Legge Regionale n. 5 del 10 ottobre 2008, all’articolo 3, regolamenta le modalità di calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare. In particolare fa riferimento a requisiti importanti come quelli relativi ai redditi percepiti dagli assegnatari per l’applicazione di alcuni parametri che concorrono al calcolo di quanto devono, mensilmente, per l’affitto degli alloggi.
L’applicazione di questo articolo mira a escludere, dal calcolo del canone, come è giusto che sia, quegli assegnatari i cui redditi derivano da una invalidità civile riconosciuta.
Per le disposizioni finanziarie italiane, i redditi cosiddetti esenti sono disciplinati, in modo analitico, da più norme, in genere sono di natura risarcitoria o assistenziale, con particolari finalità sociali. Il regolamento di cui alla Legge regionale n. 5/200, relativo al calcolo del canone di fitto, stabilisce la presentazione di tutti i redditi percepiti dall’assegnatario, tra i quali anche quelli che per Legge sono definiti esenti, escludendo dal calcolo, soltanto quelli derivanti da invalidità certificata del 100% che pagano il minimo previsto.
E fin qui, nulla da eccepire. Restano però esclusi dall’esenzione i redditi derivanti da una disabilità certificata, riconosciuta nella misura compresa tra il 74 e il 99%. Anche a queste persone è stata riconosciuta una invalidità e per questo beneficiano di assegni mensili di indennità ma i loro redditi, benché considerati esenti per Legge, concorrono comunque al calcolo del canone di locazione.
Gli importi di detti indennizzi, altro non sono che un contributo per la cura delle patologie invalidanti di cui soffrono le persone assegnatarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non mi sembra giusto che tale entrata, già decurtata da queste spese, venga considerata una effettiva fonte di reddito, tale da poter concorrere al calcolo del canone degli affitti degli alloggi assegnati.
Per questo, ho ritenuto opportuno presentare una proposta di modifica dell’art. 3 della citata L.R. n. 5/2008, chiarendo che per redditi esenti, ai fini del calcolo del canone di fitto mensile, si intendono anche quelli derivanti da invalidità riconosciuta compresa tra il 74 e il 100%.
La proposta di modifica presentata, mira a variare, parzialmente, questo regolamento che, a mio avviso, si presta ad interpretazioni che penalizzano una parte della categoria di assegnatari diversamente abili ai quali, già penalizzati dalla propria invalidità, l’indennità percepita viene considerata un reddito effettivo su cui far gravare i costi dell’affitto.”