CITTÀ DI ISERNIA – Medaglia d’oro
ORDINANZA n. 51 del 19 marzo 2020

Il Sindaco Giacomo D’Apollonio

PREMESSO

che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

TENUTO CONTO che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all’interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti quali esigenze di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità;

RILEVATO che in questi giorni i cittadini continuano a frequentare in numero consistente le zone ove solitamente si praticano attività motorie, ed in particolare la zona Le Piane;

VISTO che già in data 17 marzo u.s. il sottoscritto Sindaco ha rivolto a tutta la cittadinanza un invito, pubblicato sul sito internet del Comune, a praticare le suddette attività in maniera altamente responsabile, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assolutamente gli assembramenti;

VISTO che, nonostante l’accorato appello rivolto alla cittadinanza, giungono ripetute segnalazioni secondo le quali la zona Le Piane è costantemente frequentata da numerosissimi cittadini, dediti non solo alle attività sportive e motorie, ma anche a semplici passeggiate, con o senza cani al seguito, e addirittura ad attività meramente ricreative dedicate a bambini;

RITENUTO che tali comportamenti possano creare nella suddetta area assembramento di persone e mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, contribuendo al reale rischio di diffusione del virus;

TENUTO CONTO della oggettiva difficoltà di monitorare costantemente, da parte della Polizia municipale, la situazione esistente all’interno delle’ampia area in questione e di garantire il rispetto delle ricordate misure di prevenzione;

VISTO che nelle ultime ore sono stati segnalati anche sul territorio comunale e provinciale i primi casi di soggetti affetti dal virus e che, pertanto, sia necessario ricorrere a provvedimenti più stringenti, a salvaguardia della salute pubblica e privata;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;
ORDINA
1) Nella intera area pubblica comunale denominata Le Piane (ovvero nell’area che parte dalla piscina comunale e circoscrive la zona ove è ubicato lo stadio comunale, compreso i percorsi sportivi e non che riconducono all’area di Tremolicci) è vietata la pratica di sport e attività motorie all’aperto, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020.

2) Il settore tecnico è incaricato di apporre nelle strade di accesso all’area in oggetto adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE
• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
• l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
• l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

AVVERTE
che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l’azione penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Cap