di Pietro Tonti

Isernia si conferma la città con maggiori positivi del Molise con 220 casi; segue la città capoluogo con 115 casi e il comune di Castelpetroso con 107 casi di positività. 

Continua il trend di crescita comunque dei positivi nella provincia di Isernia colpita da un contagio tra i più alti d’Italia rispetto al numero di abitanti. 662 positivi a oggi 2 novembre rispetto alla provincia di Campobasso con il doppio degli abitanti con 594 positivi registrati dal bollettino Asrem.

Anche per i malati ricoverati in malattie infettive del Cardarelli prevale la presenza di pazienti della provincia Pentra con 12 ricoverati, rispetto ai 9 della provincia capoluogo di regione.

Il dato positivo è dettato dalla poca presenza di pazienti, solo 6 e in questo caso sono 3 dalla provincia di Isernia e tre da quella di Campobasso nel reparto di terapia intensiva.

Con questa tendenza negativa, tra domani e dopodomani vi saranno inasprimenti necessari in tutta la regione, ma obbligatori soprattutto in provincia di Isernia con un indice di contagio tra i più alti dello stivale (RT 1,89) che necessita di un lock down generalizzato per le prossime settimane, evitando spostamenti e chiudendo le scuole di ogni ordine e grado, per mettere in sicurezza le fasce deboli, anziani e malati cronici; oltre che per mitigare la curva del contagio e riportarla a valori accettabili e gestibili dal sistema sanitario regionale, che registra forti criticità, non solo per le cure del contagio. Sono le malattie tempo dipendenti e la penuria di personale medico, a destare estreme preoccupazioni.

L’Ordinanza del Presidente della regione Molise Donato Toma emessa nelle ultime ore è sintomatica di un sistema sanitario in gravi difficoltà che necessita di ferme posizioni e di regole certe.  La nuova ordinanza fa obbligo al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 di porre in essere entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l’approvazione di un protocollo regionale contenente disposizioni in ordine all’utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, previa valutazione clinica, dei tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti e alle connesse procedure da porre in essere.

2. Il protocollo dovrà prevedere che: a)     il Medico di Medicina Generale o il pediatra per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale o pediatri, nel caso si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’ASREM, esegua i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico:

1)     ai contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;

2)     a casi sospetti che il Medico di Medicina Generale o il pediatra si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;

b)    ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale e i pediatri di libera scelta obbiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale individuino strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con l’ASREM. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza;

c)     nell’ipotesi di esito positivo del tampone rapido, sia onere del Medico di Medicina Generale o del pediatra: –          disporre la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto, dandone immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM e rilasciando, ove richiesto, copia del provvedimento all’interessato o idonea certificazione prevista per legge per l’assenza da lavoro;

–          avviare, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali familiari, informando il Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM per l’eventuale allargamento ad altri contatti ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo;

d)    ai Medici di Medicina Generale e ai pediatri di libera scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall’obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dal medesimo protocollo. I Medici interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza;

e)     le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis del vigente ACN della Medicina Generale e del vigente ACN  dei pediatri di libera scelta, con le relative conseguenze in caso di inadempienza;

f)     la fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, sia assicurata ai medici dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), demandando all’ASREM l’organizzazione delle modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto.

3. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle disposizioni contenute nel protocollo di cui al precedente comma 2 costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis del vigente Accordo collettivo nazionale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore Generale dell’ASREM è responsabile della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adotta le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis del suindicato Accordo Collettivo nazionale.

Art. 2 1.     L’ ordinanza, immediatamente esecutiva, è notificata al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini.

Avverso l’ Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.