Il testo approvato a maggioranza dall’Aula, come ha spiegato il Relatore e Presidente della I Commissione, Consigliere Di Nunzio, è il compendio di 4 proposte di legge inerenti il tema dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale: la prima presentata dai Consiglieri Scarabeo, Totaro e Lattanzio; la seconda a firma dei Consiglieri Niro, Sabusco e Di Pietro (adottato quale testo base per fare sintesi tra le diverse iniziative legislative); la terza di iniziativa del Consigliere Cotugno; la quarta firmata dai Consiglieri Federico e Manzo.

Le principali novità della nuova legge elettorale sono:

  • l’individuazione del collegio unico regionale e quindi il superamento delle attuali due circoscrizioni provinciali;
  • l’eliminazione del cosiddetto “listino maggioritario” e l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione il cui candidato Presidente ha ottenuto più voti;
  • l’eliminazione, rispetto all’attuale normativa fino ad oggi in vigore, della possibilità di votare un candidato Presidente della Regione e un componente di una lista non a esso collegato;
  • la creazione di sbarramenti per accedere all’attribuzione dei seggi pari al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le liste ammesse dei candidati Consiglieri;
  • la garanzia della rappresentanza di genere che impone che gli esponenti di un sesso non possano superare il 60 per cento dei candidati di una lista;
  • l’incompatibilità tra la carica di Assessore e Consigliere regionale e la possibilità che qualora uno di questi ultimi sia nominato componente dell’Esecutivo esso venga sospeso dalla carica per essere sostituito, per la sola durata del suo incarico assessorile, dal primo candidato non eletto della sua lista;
  • la possibilità data agli elettori di esprimere due voti di preferenza diversificati per generi;
  • l’esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati Consiglieri regionali per quei movimenti o partiti politici rappresentati in uno dei due rami del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, ovvero per coloro i quali hanno già avuto eletti nell’attuale Assemblea regionale;
  • l’individuazione delle particolari condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l’elezione a Consigliere e Presidente della Giunta.