ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 20 DEL 14-04-2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decretolegge
23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
RICHIAMATA
la propria ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 con cui, in attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, n. 5, del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 si è proceduto
alla rimodulazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
la propria ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 con cui, stante la proroga delle misure di cui
al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, disposta con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si sono
prorogati gli effetti della precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 fino alla data di
efficacia delle misure di cui al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
LETTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 con cui all’art. 1, comma 1, lett. ff), si è disposto
che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in
modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie
della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;
RILEVATO
che per effetto delle misure confermate con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 permangono le
ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della precedente propria ordinanza n. 4 del
14 marzo 2020;
EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA
Art. 1
1. Sono confermate fino al 3 maggio 2020 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 ed
i provvedimenti adottati dalla competente struttura regionale in attuazione delle stesse.
Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
ai Prefetti di Campobasso e di Isernia.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 14-04-2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGI