Il SINDACATO FIADEL – FED. PROV.LE ISERNIA
L’ASSOCIAZIONE CONTRO ILLEGALITA’ E MAFIE A. CAPONNETTO SEZ. REG.LE
IL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI – ISERNIA
RIVENDICAZIONE DEPOSITATA AL COMUNE DI ISERNIA
LE RAGIONI SOCIALI PER L’ABOLIZIONE
DELLE SOSTE A PAGAMENTO
NELLA CITTA’ DI ISERNIA
LE DEDUZIONI DI ILLEGITTIMITA’ AMMINISTRATIVA E DI
TUTELA ERARIALE, PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DELIBERA CONSILIARE N.14/2018,
DELLE DELIBERE PRECEDENTI DI PARI OGGETTO
E DEGLI ATTI SUCCESSIVI
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AL SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL CONSIGLIO COMUNALE
PRESSO IL COMUNE DI ISERNIA
Con la presente si chiede e si diffida il Comune di Isernia A REVOCARE L’ISTITUZIONE DI TUTTE LE SOSTE A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI ISERNIA per le ragioni sociali e di diritto di seguito
esposte.
LE RAGIONI SOCIALI
La realtà specifica del Comune di Isernia non ha alcun bisogno di soste a pagamento per
l’ordinario andamento del traffico, sicché tale scelta non trova nessuna giustificazione nell’interesse pubblico generale o specifico.
Ed anzi si è visto che durante la sospensione del pagamento delle soste la fruizione dei
scorreva normalmente, evitando anche il consueto “girare a vuoto” di tante auto alla vana ricerca di “parcheggi gratuiti” e così tutti i disagi, il consumo di carburante e il maggior inquinamento conseguenti.
In altre città li hanno imposti ? Queste scelte non possono traslarsi in astratto da altre città, ma devono attuarsi solo in base alla specifica realtà locale: qui ad Isernia, le soste a pagamento non servono, se non al profitto del capitale privato ed altri poco nobili fini che lasciamo all’intelligenza della popolazione ipotizzare.
Questa imposizione nella realtà di Isernia è sempre stata funzionale solo ai mega profitti
privati garantiti all’impresa affidataria, atteso che il “servizio” è stato sempre privatizzato intorno a volumi di affari pluriennali-plurimilionari.
Ciò sin dai primi 502 stalli a pagamento introdotti dalla ex Giunta di destra nel 2004, poi
aumentati dalla stessa in 570 stalli con primi incrementi di tariffe; sino all’attuale Giunta di destra che con la inaudita delibera consiliare n.14/2018 (con il solo voto contrario delle consigliere Rita Formichelli e Fabia Onorato) ha fatto precipitare la situazione con lo spropositato aumento da 570 a 867 stalli, e con tariffe triplicate sino a 80 centesimi di “minimo orario” , a parte gli aumenti periodici già programmati.
Il tutto senza alcuna verifica dei parametri urbanistici stabiliti dalla legge per garantire il giusto rapporto tra costruzioni, residenti e parcheggi liberi.
Non solo. La scelta si rivela socialmente dannosa poiché aggiunge ulteriori balzelli a carico
delle tante famiglie residenti e pendolari; tante persone costrette a pagare un salato dazio giornaliero per andare al lavoro, per la ordinaria mobilità quotidiana magari per anziani e disabili, e anche solo per sostare sotto casa; famiglie che già stentano ad arrivare a fine mese a causa delle politiche governative e locali antisociali a solo vantaggio dei ceti benestanti, inasprite soprattutto nell’ultimo trentennio.
Gli stessi piccoli commercianti si lamentano perché hanno più difficoltà con la clientela
spinta a non sostare per gli acquisti a causa di tali balzelli, a vantaggio magari di grandi distributori locali che invece hanno l’area di sosta gratuita.
A prescindere dalle illegittimità di seguito dedotte, la principale rivendicazione è quella
sociale: abolire tutti gli stalli a pagamento, per il carattere antisociale e dannoso che assumono nella realtà di Isernia, a solo vantaggio del capitale privato.
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I RILIEVI IN PUNTO DI DIRITTO
ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA
PER PALESE ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI
Diffidiamo il Comune in indirizzo a revocare gli atti in autotutela anche deducendo le
sotto elencate illiceità amministrative, e con tali deduzioni rispondiamo alla richiesta popolare rivoltaci, di fornire anche gli elementi di tutela legale dei propri diritti lesi, per impugnare eventuali multe innanzi al Giudice di Pace di Isernia, qualora il Comune persistesse nell’imporre tale vessazione antisociale.
Prima di entrare nella disamina si fa presente che in ogni caso nessuna tariffa oraria può
essere pretesa dalla concessionaria poiché nessuna tariffa è stata determinata dal Comune per l’anno 2019 e successivi !
Infatti la delibera del Consiglio Comunale n.14/2018 esplicitamente limita tale tariffa al solo
anno 2018 !
1)- ILLEGITTIMITA’ DELLE DELIBERE CONSILIARI DI ISTITUZIONE DEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO.
SI CHIEDE L’ANNULLAMENTO in autotutela della delibera consiliare n.14 del
29/03/2018 per i seguenti gravi vizi di legittimità (da estendere anche ai 570 stalli
precedentemente istituiti).
A)- Vizio di eccesso e/o abuso di potere.
Nella citata deliberazione consiliare n.14/2018 (e nelle precedenti analoghe delle passate
amministrazioni) v’è difetto di istruttoria e carenza della motivazione, atteso che in esse non v’è traccia delle ragioni giuridiche e dell’iter logico che hanno condotto alla sottrazione – peraltro ictu oculi spropositata – di parcheggi liberi, rispetto all’interesse pubblico da perseguire e alla corretta disciplina del traffico; v’è solo un’istruttoria sommaria.
Non si chiarisce la specifica ragione di pubblico interesse per cui nelle zone interessate
sono stati imposti 867 stalli a pagamento (prima erano 570). Tanto meno si chiarisce la ragione di interesse pubblico nella triplicazione delle tariffe, atteso che per comune e nota giurisprudenza – che ci riserviamo di citare – gli “stalli blu” non possono essere imposti per fare cassa, tanto meno quando a fare cassa è la società concessionaria.
Non v’è traccia nella delibera di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed ai parametri urbanistici prescritti, ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate.
B)- Illiceità per violazione dei parametri urbanistici.
A riprova di quanto sopra v’è il vizio di illiceità nella delibera consiliare per violazione dei
parametri urbanistici relativi alla determinazione degli stalli a pagamento, o quanto meno per omessa dimostrazione del loro rispetto.
Tali parametri violati sono i seguenti:
a)- dotazione minima di mq. 2,50 di aree di parcheggi pubblici gratuiti per abitante, ai
sensi dell’art. 3 del D. M. 2 aprile 1968;
b)- riserva di parcheggi gratuiti di almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di
costruzione come prescritto dall’art.2 della L. n.122/1999.
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2)- ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’
CONCESSIONARIA.
Si chiede l’annullamento in autotutela dell’affidamento alla concessionaria, non solo in
conseguenza della illegittimità della delibera consiliare n.14/2018 (v. sopra) che inficia tutti gli atti consequenziali, ma anche per le ulteriori deduzioni di illiceità di seguito riportate.
A) – Violazione dell’art.32 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.) in combinato disposto con l’art.48 e l’art.107 del TUEL.
Inesistenza del contratto accessivo alla concessione e dunque del titolo a gestire da
parte della concessionaria.
E’ stata omessa l’adozione della delibera di Giunta Comunale a contrattare.
Il procedimento di affidamento alla concessionaria attuato con la sola determina dirigenziale n.509 del 09/07/2018, doveva essere preceduto dalla delibera a contrattare ex art.32 citato, che nel caso del Comune rientra nella competenza residuale della Giunta ex art.48 e art.107 TUEL. In pratica ciò rende nulla/illegittima la determina n.509/2019, perché emessa senza il previo atto di indirizzo esecutivo della Giunta e dunque l’affidamento è conseguentemente illegittimo.
Il dirigente infatti non può assumere atti di indirizzo propri dell’organo politico.
B)- Illegittimità dell’affidamento alla società aggiudicataria per difformità sostanziali
tra la delibera consiliare di indirizzo e il capitolato speciale adottato con la determina
dirigenziale n.509 del 09/07/2018.
La procedura di affidamento, di aggiudicazione e di consegna del servizio, risulta adottata in violazione grave rispetto a quanto stabilito nella delibera consiliare n.14/2018 in particolare nei seguenti punti:
– numero di stalli aumentati arbitrariamente dagli 827 stabiliti dalla delibera consiliare ai 972 riportati in sede di gara; la rettifica transattiva intervenuta successivamente non sana l’illiceità predetta, che comportava l’annullamento dell’intero procedimento di gara (peraltro la stessa transazione si appalesa illegittima ex se -vedi punti successivi -);
– introduzione arbitraria del minimo di 80 cm. orari, mentre la delibera consiliare prevedeva tale tariffa frazionabile;
– introduzione della clausola di aumento periodico delle tariffe non prevista dalla delibera consiliare.
C) – Inesistenza del contratto di concessione nella forma pubblica amministrativa
stabilita dal capitolato speciale. Ipotesi di danno erariale per mancato introito dei
diritti comunali di rogito e dell’imposta di registro.
Il capitolato speciale adottato con la determina n.509/2018, prevede la stipula del contratto
con la società aggiudicataria in “forma pubblica amministrativa” che come è noto consiste nel contratto assistito dal rogito del segretario comunale. Ed invece tale contratto non è stato mai stipulato, nonostante trascorsi i 60 giorni dall’aggiudicazione (comunque illegittima), il che non solo rende inesistente il contratto di concessione ma è causativo di ipotesi di danno erariale per il mancato introito di diritti di rogito ed imposta di registro, a solo vantaggio del concessionario del servizio.
D’altro lato lo stesso “affidamento in via di urgenza” senza il suddetto contratto, è stato adottato in violazione e/o falsa applicazione dell’art.32 comma 8 del citato codice dei contratti pubblici, il quale non annovera tra tali ipotesi di urgenza anche quella dell’affidamento del servizio delle soste a pagamento (per conferma si rinvia alla semplice lettura del testo).
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D) – Inesistenza in capo alla concessionaria del potere di esigere la tariffa di 0,80 l’ora e
tanto meno delle maggiorazioni per i pagamenti on line.
Come detto nessuna tariffa può essere pretesa dalla concessionaria atteso che essa per l’anno 2019 non è stata deliberata dal Consiglio e dunque essa è attualmente pari a zero !
3)- VIZI NULLITÀ DELLA TRANSAZIONE STIPULATA IN DATA 25/06/2019.
Con tale transazione si asserisce di aver tutelato l’interesse dell’ente laddove si sarebbe
ottenuta una rinuncia alla richiesta risarcitoria per asseriti danni da parte della società, attesa la inattuabilità dell’affidamento di 972 stalli (di cui alla determina dirigenziale n.509/2018) poiché difforme rispetto alla delibera consiliare n.14/2018 che invece ne prevedeva n.827.
“In cambio” il comune ha concesso l’aumento del 5% degli stalli portandoli a 867.
Vediamo perché tale transazione è viziata nella legittimità oltre che essere inopportuna.
a)- I predetti vizi di nullità della delibera n.14/2018 e degli atti successivi dell’affidamento,
comportano ex se la nullità dell’atto transattivo – peraltro atipico -. L’atto di affidamento in quanto illegittimo poiché difforme rispetto alla delibera consiliare (oltre che per le altre violazioni di cui sopra) andava obbligatoriamente annullato in autotutela come previsto dall’art.32 del codice dei contratti pubblici e giammai poteva essere oggetto dell’atipica “transazione”.
b)- Anche il motivo e la causa del contratto sono viziati da eccesso/abuso di potere, poiché si basano su un’ipotetica richiesta risarcitoria rispetto ad asseriti danni che la società non avrebbe mai potuto validamente avanzare, attesa la evidente corresponsabilità della stessa concessionaria, la quale ben sapeva o comunque ben poteva sapere usando l’ordinaria diligenza, dei suddetti vizi di illegittimità di cui alla delibera n.14/2018 e tanto delle difformità palesi suddette, tra la illegittima delibera consiliare e l’illegittimo l’atto di aggiudicazione – difformità peraltro tutte a suo vantaggio- .
In tal caso, insomma, come confermato dalla comune giurisprudenza – e da ultimo si cita per tutte la Sentenza del Consiglio di Stato N. 05498/2019REG.PROV.COLL.N. 04563/2018 REG.RIC., –
nessun danno verso il Comune può vantare la società a cui viene revocata la concessione
illegittimamente affidata, ed anzi sussiste la sua corresponsabilità, quando essa sapeva o ben poteva sapere dei vizi, tanto più quando da tali vizi ne trae vantaggio.
c)- Vieppiù: ponendo per assurdo che la concessionaria potesse vantare un risarcimento, si sarebbe trattato quanto meno di colpa grave e dunque di danno erariale a carico personale degli amministratori che avevano votato a favore della delibera n.14/2018 e di chi ne aveva avallato gli atti conseguenti, per cui tale “transazione” pone oggettivamente al riparo solo la ipotetica responsabilità personale dei predetti esponenti comunali, ancorché mal trincerata come “atto di tutela del Comune”.
d) La transazione è illegittima per eccesso di potere anche laddove concorda l’aumento degli stalli da 827 (deliberati dal Consiglio) a 867 sempre “come pedina di scambio” per ripararsi dagli asseriti risarcimenti paventati infondatamente dalla società: ed infatti, né la delibera consiliare n.14/2018 né la tanto meno legge citata, prevedono tra i presupposti dell’aumento del 5% degli stalli tali ipotesi di “scambio”, bensì solo interesse pubblico al miglioramento del traffico se dimostrato.
e)- la transazione è illegittima – con connessa ipotesi di danno erariale – laddove viola i punti 9 e 10 del dispositivo della delibera consiliare 14/2018, in base ai quali la revisione 5% è comunque connessa all’aumento del canone che la società deve al Comune: ma di tale aumento non v’è traccia !
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4)- ULTERIORI RAGIONI PER LA REVOCA DELL’AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA’ CONCESSIONARIA PER GRAVE INADEMPIMENTO, SULLA
QUESTIONE DEI DISABILI.
Come già reso da noi noto, la società concessionaria, invero avallata sia pure irritualmente dal Comune nella conferenza stampa a suo tempo tenuta, ha diffuso la informazione errata secondo cui non v’era alcuna esenzione per i disabili nelle soste a pagamento da essa gestita, e ci risultano lamentele popolari perché gli ausiliari del traffico minacciano di multare i disabili quando sostano negli “stalli blu”, ovviamente su ordine della società.
Così contravvenendo alla disposizione comunale, segnatamente all’art.6.2 del capitolato
speciale approvato con determina dirigenziale n.509 del 09/07/2018, accettato dalla
concessionaria in sede di affidamento, il quale obbliga contrattualmente
l’affidataria/aggiudicataria a consentire la sosta a titolo gratuito ai disabili muniti di regolare
contrassegno.
Una facoltà pienamente riconosciuta al Comune dalla legge, segnatamente dall’art.381 comma 5 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495) e successive modifiche. Con riserva di ulteriori deduzioni.
Isernia 21 agosto 2019
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Il SINDACATO FIADEL – FED. PROV.LE ISERNIA
(Feliciantonio Di Schiavi)
L’ASSOCIAZIONE CONTRO ILLEGALITA’ E MAFIE A. CAPONNETTO
Resp. Locale Romano De Luca
IL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI – ISERNIA
(Tiziano Di Clemente)