La legge di Bilancio ha prorogato al 2018 il bonus ristrutturazioni. In pratica, sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute ed entro il limite massimo di 96 mila euro di spesa, anche per i lavori effettuati a partire dalla data del 1° gennaio 2018 e fino alla data del 31 dicembre 2018.
Se gli interventi sulla singola unità immobiliare consistono nella prosecuzione di lavori di ristrutturazione iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi e rientrano nel conteggio del limite massimo consentito anche le spese per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile.
Viene prorogato per il 2018 anche il bonus per l’acquisto di mobili di cui al comma 2, dell’articolo 16 del D.L 63/2013, che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e che interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ricordiamo infatti che possono beneficiare del cosiddetto bonus mobili, tutti quei contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione e che acquistano mobili o grandi elettrodomestici di classe pari almeno alla A+.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un completamento necessario dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per quanto riguarda invece il cosiddetto ecobonus, la legge di Bilancio 2018 oltre alla proroga per il 2018, ha previsto un’importante novità: l’applicazione dell’aliquota al 50% per la sostituzione di finestre e infissi e per l’installazione di caldaie.
La detrazione IRPEF prevista dall’ecobonus non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati, ma si riduce al 50% per i lavori che riguardano la sostituzione e posa in opera di infissi, la sostituzione e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con installazione di caldaie a condensazione e a biomassa e per l’installazione di schermature solari.
In buona sostanza, l’ecobonus non è più una detrazione del 65% fissa per tutti gli interventi, ma comporta l’applicazione di aliquote differenziate con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori di ristrutturazione capaci di migliorare la prestazione energetica degli edifici.
Facciamo qualche esempio
La sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione comporterà una detrazione Irpef del 65% in caso di generatori d’aria calda a condensazione e caldaie a condensazione di classe A+ e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII e di impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Se trattasi invece di caldaia a condensazione di classe A senza valvole, la detrazione Irpef spettante sarà del 50%. Nessuna detrazione spetta invece per l’installazione di caldaie di classe B o inferiore.
Quindi, giusto per fare un esempio, poniamo il caso che la sostituzione di una caldaia a condensazione di classe A+ sia costata 2.600 euro; l’importo che possiamo portare in detrazione è il 65% della spesa, ovvero euro 1.690,00.
Fonte, QuiFinanza