il Comune di Campobasso approvava i progetti esecutivi delle nuove scuole materne 

Con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 18 e 19 del 20 febbraio 2013, il Comune di Campobasso approvava i progetti esecutivi delle nuove scuole
materne di via S. Antonio dei Lazzari e di via Crispi – via Berlinguer, appalti successivamente aggiudicati a due diverse imprese.
Per entrambe le progettazioni strutturali l’Amministrazione utilizzava relazioni geologiche redatte su fondi vicini a
quelli specificamente interessati, in occasione delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici comunali effettuate a seguito degli eventi sismici del 2002.
A seguito di contestazioni da parte dell’Ordine circa l’idoneità delle
relazioni così utilizzate, il RUP, in seconda battuta, avviava delle nuove
procedure specificamente dirette ad incaricare dei qualificati professionisti per la redazione di nuove relazioni geologiche, aggiornate e specifiche (stavolta) per ciascuno dei due siti.
Accadeva allora che, a fronte della prospettata necessità dello svolgimento di nuove relazioni geologiche (necessità da nessuno più messa in discussione),
entrambe le imprese aggiudicatarie dei lavori comunicavano di voler
procedere esse stesse, in autonomia e in via diretta, a proprie cure e spese, a dare incarico ad un professionista geologo per la redazione delle relazioni geologiche.
Il Comune sospendeva, pertanto, la procedura di affidamento delle relazioni che in precedenza era già stata avviata sul mercato concorrenziale: ciò in quanto la redazione delle relazioni geologiche sarebbe stata invece eseguita, come poi avvenuto, autonomamente da parte delle
imprese esecutrici dell’appalto, che avrebbero incaricato all’uopo un professionista di loro scelta.
Pertanto, l’Ordine proponeva una segnalazione all’AGCM (Autorità Garante del Commercio e del Mercato) e quest’ultima riteneva che il Comune di Campobasso
avesse sottratto illegittimamente al mercato gli incarichi professionali nel momento in cui stabiliva di sospendere
le procedure in precedenza attivate per l’individuazione di un professionista per la redazione delle relazioni geologiche, prendendo atto della
disponibilità delle imprese affidatarie dell’appalto di farsi carico dell’effettuazione
di tale studio a proprie cure e spese mediante affidamento ad un professionista dalle medesime individuato. Ciò, secondo l’AGCM, si poneva inviolazione delle norme e dei principi posti a tutela della concorrenza, nonché dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi in alcun caso del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche.
Nonostante l’AGCM rilevasse le citate violazioni ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287 del10 ottobre 1990, il Comune di Campobasso persisteva nella propria azione.
Pertanto, l’AGCM proponeva ricorso al TAR Molise per l’annullamento delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale.
Il TAR Molise, con sentenza del 22 giugno, ha ritenuto evidente che l’Amministrazione interessata, con le proprie determinazioni, avesse illegittimamente
sottratto al libero mercato concorrenziale gli incarichi relativi alle relazioni
geologiche più volte dette, i quali – come stabilito in prima battuta dalla stessa
Amministrazione – dovevano essere conferiti a professionisti del settore mediante
una procedura ad evidenza pubblica.
Nei fatti, invece, con i provvedimenti impugnati, secondo il TAR, il Comune ha praticamente
delegato dei privati (oltretutto, versanti in posizione tutt’altro che neutrale) ad
incaricare dei professionisti di loro scelta, i quali invece dovevano essere individuati direttamente dall’Amministrazione stessa nel rispetto delle procedure
codicistiche di aggiudicazione e del principio di trasparenza.