ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10 DEL 21-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI POZZILLI E VENAFRO.

 

STRTALCIO ORDINANZA

Art. 1
1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 21 marzo 2020 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal suindicato territorio da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei suindicati Comuni;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

E’ altresì consentito l’attraversamento veicolare del territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro lungo le SS6dir, SS85, SS85var.

3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Art. 21. E’ fatto obbligo ai familiari conviventi dei soggetti di cui all’elenco degli operatori dell’IRCCS Neuromed, trasmesso dall’Istituto, a mezzo pec, con nota prot.33 del 20.03.2020, a seguito di formale richiesta da parte dell’ASReM di cui alle note prot. N. 28278 del 19.03.2020 e prot. N.28424 del 20.03.2020:
a. di osservare la quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
b. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
c. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
2. Sono demandate all’ASreM :
a. l’individuazione , previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di
residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o
domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.
Art. 31. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Pozzilli, al Sindaco del Comune di Venafro, al Prefetto di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 21-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA