di Tonino Atella
Contributi di bonifica legittimi solo con benefici per gli immobili, secondo recente sentenza della Corte Costituzionale relativamente alla Regione Calabria. Resta da vedere se la decisione produrrà effetti sull’intero territorio nazionale
Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di contributi di bonifica da corrispondere solo con benefici per gli immobili. Resta però da vedere se la decisione produrrà effetti sull’intero territorio nazionale. A Venafro e dintorni comunque si segue con ovvia attenzione la questione alla luce della datata questione sollevata da tanti consorziati circa l’obbligo o meno di corrispondere i predetti tributi in mancanza di vantaggi e di servizi consortili fruiti. Ma veniamo a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018, gentilmente passataci da commercialisti venafrani investiti della faccenda dai propri clienti. <La Corte Costituzionale -inizia il testo trasmesso- è tornata a scrutinare la funzione dei contributi consortili di bonifica, in virtù di un’ordinanza depositata dalla CT Prov. di Cosenza e concernente l’operatività di una norma della legge della Regione Calabria. I giudici, aditi da un contribuente calabrese che aveva proposto ricorso contro il consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del cosentino ed Equitalia avverso una cartella di pagamento per contributi relativi al 2010, hanno ritenuto in sostanza costituzionalmente illegittima la pretesa del locale consorzio qualora il consorziato, come verificatosi nel caso di specie, non abbia conseguito alcun beneficio dall’attività dell’ente. Secondo la Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione delle legge regionale calabrese, il contributo consortile di bonifica non va corrisposto se non sussiste alcun beneficio per il soggetto obbligato, alias il consorziato. Tuttavia pur trattandosi di una decisione riguardante una legge regionale, la ricostruzione della disciplina e quindi la decisione stessa produce effetti, dato favorevole ai consorziati, sull’intero territorio nazionale. Infatti i giudici delle leggi hanno in primo luogo valorizzato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio per il contribuente/consorziato consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica>. Il prosieguo della nota:<Sicché la capacità contributiva che giustificherebbe l’imposizione fiscale rappresentata dai contributi consortili di bonifica, verrebbe rispettata se dalle opere eseguite dal consorzio derivi un concreto miglioramento agli immobili dei consorziati. La Consulta ha affermato espressamente che il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale, di natura tributaria, è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall’attività del consorzio secondo criteri stabilità negli statuti o nelle delibere dei consorzi, nel rispetto della disciplina regionale>. Tematiche di massima attualità, come si scriveva in apertura di articolo, anche per tanti contribuenti del Consorzio di Bonifica di Venafro che da anni replicano all’ente di bonifica di via Colonia Giulia di non ricevere alcun beneficio o servizio consortile, e di conseguenza di non essere tenuti ad alcun obbligo contributivo. La tesi ovviamente non è condivisa dal predetto ente di bonifica secondo cui l’assoggettamento alla contribuzione consortile è legittimo in ragione del solo inserimento dell’immobile, terreni compresi, nel comprensorio del consorzio e quindi indipendentemente dal beneficio fondiario ricevuto dal consorziato. Adesso però la novità sostanziale della recentissima sentenza della Consulta, che parla espressamente del beneficio tratto dalle opere di bonifica, mancando il quale il contributo consortile di bonifica non va corrisposto. Ancora sulla complessa e delicata vicenda: tale decisione Corte Costituzionale, relativa ricordiamo a faccende concernenti il consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino, produrrà effetti sull’intero territorio? In merito, il parere di un esperto in materia.<No, stando a quanto stabilito dalla Consulta, ad avviso della quale il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica>.