Di seguito riportiamo l’ordinanza N° Gen. 125  del  14/06/2019

CONSIDERATO

– che con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, pose  in evidenza la necessità di qualificare nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e quelli di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative;

– che con circolare n. 11001/1/110/10 del 18/07/2018 il Ministero dell’Interno ha fornito nuove linee guida per la individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

– che nei giorni 14 e 15 giugno 2019 si terrà una manifestazione denominata “Festa della birra”, che avrà luogo nella piazza Andrea d’Isernia e verosimilmente richiamerà un considerevole flusso di partecipanti all’interno del centro storico;

– che l’affollamento previsto durante l’evento in programma è considerevole, per cui  vanno opportunamente valutati gli effetti derivanti dalla vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti di vetro e di latta, che, se abbandonati lungo le strade interessate della città, potrebbero costituire fonte di pericolo in caso di emergenze;

– che le  soprarichiamate linee guida  del Ministero dell’Interno prevedono, tra l’altro, “Valutazione dei provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità”;

-che l’attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi, in ragione della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d’esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

– che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, oltre ad ingenerare una situazione di degrado urbano in occasione di manifestazioni nelle quali è previsto un considerevole afflusso di persone e di conseguenza un elevato consumo di tali bevande come per la manifestazione di cui al presente provvedimento;

– che tale situazione alimenta il senso di insicurezza e di pericolo per l’incolumità pubblica;

VISTO l’ormai consolidato orientamento manifestato nel corso di più riunioni del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e della commissione comunale pubblico spettacolo in riferimento ad analoghe manifestazioni, secondo il quale è necessario adottare provvedimenti urgenti finalizzati a limitare in determinati orari ed in specifiche zone del centro cittadino la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali e nelle aree del pubblico esercizio a ciò legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e lattine che rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO che, come già in precedenti casi analoghi, al momento l’ordinanza  contingibile ed urgente sia l’unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale appresso indicati;

CONSIDERATO che l’evento in oggetto si svolge in un’area centrale della città ove sono presenti diversi esercizi commerciali e quindi si ravvisa la necessità di adottare con celerità una misura idonea a prevenire i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTI

-l’art. 50 comma7bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art.8 del D.L.14/20-2-2017, convertito con modifiche dalla Legge n.48/18-4-2014 che dispone «Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità ed il riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle  città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone  può disporre, per un periodo di tempo comunque non superiore a trenta giorni, con Ordinanza non contingibile ed urgente, limitazione in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»:

-il disposto dell’art.12, comma 1 del D.L.14/2017 convertito con modifiche con la Legge 48/18-4-2017, che recita «Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art.50 commi 5 e 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal presente Decreto, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni,  ai sensi dell’art.100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto n.773/18-6-1931»;

Per tutte le ragioni suesposte

ORDINA

In tutte le  aree ubicate tra piazza Celestino V e piazza Marconi, comprese la piazza X settembre e tutte le traverse del corso Marcelli:

  • E’ vietata la vendita di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine:

dalle ore 18,00 del giorno 14 giugno 2019 alle ore 03,00 del giorno successivo e dalle ore 11,00 del giorno 15 giugno 2019 alle ore 03,00 del giorno successivo per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante, per i distributori automatici,  per gli esercenti dei pubblici esercizi, per i titolari degli esercizi di vicinato, per le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, per gli espositori artigianali, salvo che il consumo nei contenitori di vetro e/o latta avvenga all’interno dei locali e /o delle aree del pubblico esercizio regolarmente autorizzate;

 

2)  nello stesso periodo di cui al punto 1) che precede è vietato portare a seguito, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro e/o lattine acquistate al di fuori dell’area perimetrata dalle vie suindicate in cui vige il divieto di vendita, o precedentemente agli orari indicati.

 

 

L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento

 

DISPONE

 

altresì che

-la verifica dell’ottemperanza sia effettuata dalla  Polizia Municipale e da tutti gli altri agenti delle forze dell’ordine;

 

– che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio fino al termine della manifestazione e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo,

– che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Isernia, al Questore, ai Comandi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale

– che la presente ordinanza sia, altresì, pubblicata nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti-Organi di indirizzo politico”.

 

Responsabile del procedimento è l’ufficiale della Polizia municipale dott. Agostino Iannelli.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso  presso il TAR entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento medesimo.

 

 

 

 

  il Sindaco
  d’APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT SPA