LA VERITÀ SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE:

UN RICHIAMO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE NORMATIVA CONTRO LE DICHIARAZIONI ACEM-ANCE MOLISE

ALCUNE INDAGINI SONO SERVIZI AFFIDABILI A PROFESSIONISTI, E L’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA VA ESCLUSO PER AFFIDAMENTI SOTTO I 150.000 EURO: LE INTERPRETAZIONI DEL PRESIDENTE DI NIRO RISULTANO NON ATTENDIBILI

Isernia, 27/10/2024

Il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi Domenico Angelone contesta la recente nota dell’ACEM-ANCE Molise.

Il Presidente Corrado Di Niro ha sostenuto che le indagini geognostiche debbano obbligatoriamente rispettare la qualificazione SOA in categoria OS 20B per qualsiasi procedura di affidamento. Tuttavia, questa posizione non è mai stata sancita da alcuna sentenza del Consiglio di Stato e presenta una fondamentale omissione: la sentenza richiamata si riferisce esclusivamente agli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro, come stabilito dalle normative vigenti, afferma Angelone.

Ignorare questo limite potrebbe portare a violazioni del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e delle linee guida ANAC.

Per chiarire ogni aspetto normativo e interpretativo- continua il Segretario del CNG- è fondamentale esaminare la Circolare n. 189/2024 del Consiglio Regionale dei Geologi del Molise, emessa il 20 maggio 2024, dove l’Ente affronta in dettaglio la questione, distinguendo tra le diverse tipologie di indagini geognostiche e chiarendo che non tutte richiedono la certificazione SOA.

In particolare, le stazioni appaltanti possono affidare “lavori” di importo sotto soglia a imprese prive di SOA e possono conferire determinate indagini a professionisti qualificati, come i geologi, per prestazioni intellettuali o specialistiche che non prevedono operazioni invasive.

Questo approccio consente di garantire che attività come le indagini geofisiche o le prove penetrometriche siano svolte da esperti del settore, evitando il ricorso a imprese che, in ogni caso, avrebbero bisogno di avvalersi di liberi professionisti per la firma e l’elaborazione dei risultati.

È opportuno evidenziare che non è la prima volta che il Presidente Di Niro cita la sentenza n. 3034/2023 del Consiglio di Stato, proponendo una lettura distorta con imprecisioni che meritano di essere smentite.

Per garantire una corretta informazione, è utile riportare alcuni passaggi testuali della sentenza, riportando ogni aspetto alla verità. Angelone aggiunge con dovizia di particolari.

 

  1. La Sentenza del Consiglio di Stato: Una Questione di Soglia e di Chiarezza Normativa

La sentenza citata da Di Niro afferma che le indagini geognostiche sono da considerarsi “lavori” e non “servizi”, richiedendo quindi l’inquadramento nella categoria SOA OS 20B. Tuttavia, tale obbligo si applica esclusivamente agli appalti di importo superiore a 150.000 euro, come indicato nel D. Lgs. 36/2023 e confermato dalle linee guida ANAC. Ignorare questo aspetto crea confusione e distorce l’applicazione della normativa.

È importante notare che la sentenza menzionata dal presidente ANCE si riferisce a un appalto di € 234.596,89 (oltre IVA), suddiviso tra servizi di geofisica, perforazione e prelievo campioni. Pertanto, ogni riferimento a tale sentenza deve essere contestualizzato in incarichi sopra soglia, altrimenti si rischia di creare interpretazioni errate e fuorvianti.

 

  1. Lavori vs. Servizi: Il Confine Normativo tra Indagini Geognostiche e Prestazioni Intellettuali

 

Riguardo alla natura delle indagini geognostiche, non ci sono dubbi: tutte le lavorazioni che comportano perforazioni del sottosuolo vanno considerate “lavori” e ricadono nella categoria ATECO 71.12.5 (attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria) per importi inferiori a 150.000 € e SOA OS 20B per indagini geognostiche CPV 45111250 (lavori di indagini dei terreni) per importi superiori.

Tuttavia, non tutte le indagini geognostiche richiedono perforazioni. Alcune, come le prove geofisiche e le prove penetrometriche, possono essere eseguite senza danneggiare il sottosuolo. Questi interventi rientrano più propriamente nelle “prestazioni intellettuali” e quindi “servizi” e possono, e dovrebbero, essere affidati direttamente a geologi liberi professionisti, senza l’obbligo di avere uno status di impresa.

Affidare le indagini geofisiche e le prove geognostiche che non prevedono perforazioni a imprese è non solo evitabile, ma inefficiente e poco pratico, poiché queste aziende sarebbero obbligate a incaricare geologi per elaborare e firmare i risultati.

Questo meccanismo comporta margini di profitto aziendali che non favoriscono la sicurezza del territorio né l’equità professionale, pur riconoscendo che la recente normativa dell’equo compenso non si applica direttamente a queste prestazioni.

A smentire le ragioni espresse dal Presidente ANCE Molise vi è un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato evidentemente non considerata da Di Niro: “a) rientrano tra i “lavori” (nella classe 45.12) le “trivellazioni” e le “perforazioni di sondaggio”, in quanto strumentali alla realizzazione di “costruzioni edili” e alla effettuazione di “indagini geofisiche, geognostiche e similari”; b) non rientrano tra i “lavori” (in quanto positivamente escluse) le “prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche”, in quanto non realizzate mediante trivellazione.”

Appare evidente che la distinzione tra “sondaggi” (che richiedono “trivellazioni” e “perforazioni”) e “prospezioni” (effettuate con strumenti tecnici, senza necessità di perforazione del suolo) determina se le attività rientrino nella categoria dei “lavori” o in quella di “servizi”.

 

  1. Dichiarazioni Fuorvianti e Implicazioni per le Stazioni Appaltanti

 

L’accoglimento della tesi di Di Niro implicherebbe che le stazioni appaltanti debbano obbligatoriamente richiedere l’attestazione SOA per qualunque importo, costringendole a specificarlo nei documenti di gara e configurando un abuso che le espone a rischi di contenziosi e annullamenti. Questo obbligo, al di sotto dei 150.000 euro, escluderebbe ingiustamente dalle gare numerose piccole e medie imprese, restringendo il mercato e limitando la concorrenza.

Applicare una tale interpretazione restrittiva ridurrebbe significativamente le opportunità per le imprese locali, violando il principio di concorrenza alla base del Codice degli Appalti. È essenziale che le stazioni appaltanti seguano le disposizioni di legge, adottando criteri di accesso equi e non imponendo qualificazioni SOA indebite per lavori al di sotto della soglia prevista dal Codice.

 

L’obiettivo della normativa sugli appalti pubblici è favorire la trasparenza e l’accesso delle imprese al mercato dei lavori pubblici in modo equo e inclusivo. Interpretazioni distorte, come quella promossa dal Presidente Di Niro, mettono a rischio la partecipazione delle piccole e medie imprese, compromettendo l’efficienza del mercato e la stabilità competitiva.

È quindi necessario – conclude Angelone –  che ogni soggetto coinvolto, inclusa l’ACEM-ANCE, interpreti e applichi le normative nel rispetto della legge, garantendo un sistema di appalti trasparente e concorrenziale, senza imposizioni che limitino ingiustamente i diritti e le possibilità di partecipazione delle imprese locali e non.