L’Ordine dei Giornalisti del Molise è costretto, per la seconda volta in un anno, ad intervenire per richiamare i colleghi al rispetto delle regole basilari che fissano la nostra professione. Non avremmo mai voluto farlo, ma la gravità di quanto emerso nella giornata di ieri, non può assolutamente passare in secondo piano. Nel giro di poche ore, la categoria ha perso credibilità, immagine e ruolo di esempio formativo che svolge nella società. E l’Ordine che rappresenta tutti, ha il compito di salvare i corretti ed agire sui colpevoli, sui negligenti, sui disattenti, sui superficiali. Nessuno osa pensare ad un dolo consapevole, sia ben chiaro.
Ma veniamo ai fatti. Le immagini pubblicate ieri che ritraggono alcune persone in uno stato di costrizione (rapina ed arresti ad Isernia), sono lesive della loro dignità e, non contenendo un’informazione essenziale, sono pubblicate in violazione del Codice privacy e delle regole deontologiche del giornalismo (art. 8 allegato 1), oltre che del Codice di procedura penale, non risultando evidente, nel caso concreto, la presenza di eccezioni al principio generale, quale ad esempio la sussistenza del consenso delle persone riprese. A tal riguardo oltre al Codice della privacy, alle regole deontologiche per l’attività giornalistica, vige l’art. 114 del Codice di procedura penale che vieta “la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.
Alla base del lavoro giornalistico, parliamo delle norme basilari, vige l’art. 2 che così dispone:
Il giornalista:
- a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.
All’uopo, la libertà d’informazione e di critica, insopprimibile, quindi, sulla scia dell’articolo 2 della Costituzione, ha due confini invalicabili: il rispetto della dignità della persona e quello della verità sostanziale dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, non è un diritto sciolto dal rispetto degli altri diritti primari costituzionalmente protetti (onore, decoro e dignità della persona, riservatezza e identità personale). A tal riguardo vanno richiamate anche le disposizioni contenute nell’art. 10 (II comma) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (recepita nella legge n. 848/1955), quale fonte di norme integrative del diritto sostanziale italiano, le quali, a fronte del diritto del singolo alla libertà di espressione, subordinano l’esercizio del suddetto diritto a restrizioni e sanzioni “per la protezione della reputazione o dei diritti di altri”. Questo articolo 10 richiama in sostanza gli articoli 11, 12 e 13 della legge sulla stampa n. 47/1948, che puniscono i giornalisti riconosciuti colpevoli del reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa (aggravante) e con l’attribuzione di un fatto determinato. Non solo ma l’articolo 8 della Convenzione europea afferma, inoltre, che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
Dietro le notizie, quindi, c’è un professionista impegnato nella raccolta e nella elaborazione delle stesse secondo regole deontologiche precise. La deontologia resta il cuore dell’agire del professionista, che opera nei mass media. L’etica, si legge nello Zingarelli, è l’insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita o in un’attività. La deontologia, scrive sempre Nicola Zingarelli, è, invece, il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie professionali. Etica e deontologia esprimono dunque concetti che condizionano la vita dei professionisti e, quindi, anche dei giornalisti. La legge professionale fissa le regole che i giornalisti sono tenuti a osservare, tra le quali quella che impegna giornalisti ed editori a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. Senza quella norma, i giornalisti si ridurrebbero a essere degli impiegati di redazione senza deontologia. Di conseguenza, il corretto esercizio del diritto di cronaca è fondamentale e deve essere inderogabilmente salvaguardato al fine di garantire lo sviluppo democratico della società. Non a caso, se l’informazione giornalistica è corretta, il lettore è in grado di formarsi convincimenti personali e quindi di valutare l’esattezza del commento; in caso contrario, le sue opinioni si fonderanno su premesse false e finirà purtroppo con il formarsi opinioni a loro volta false. Tale dovere primario è insopprimibile. Per questi motivi l’Ordine dei Giornalisti del Molise ringrazia quei colleghi che hanno rispettato le norme deontologiche e condanna coloro che le hanno violate, pur considerando che articoli e servizi da noi considerati siano stati rimossi.
Per questi motivi, l’Ordine dei Giornalisti del Molise nel rispetto dei compiti e dei ruoli che gli sono propri, si riserva la possibilità di valutare eventuali azioni disciplinari ai fatti sopra citati. Inoltre si ricorda a tutti gli iscritti, la facoltà di poter usufruire dello sportello digitale attivato gratuitamente dall’Ordine e si rimarca lo studio e il rispetto delle norme professionali. A garanzia, l’Ordine promuoverà corsi formativi deontologici, con la speranza siano seguiti ed efficaci.