Inaccessibilità per i disabili degli autobus per il servizio di trasporto urbano del Comune di Isernia.

L’Avv. Sabato Salvati:

<<In nome e per conto dell’Associazione Disabili Visivi Onlus Molise, in persona del suo Presidente legale rapp.te p.t. prof. Marco Condidorio, dell’Associazione Disabili Visivi, con sede in Roma, via Lima,22, in persona del suo Presidente legale rapp.te p.t. avv. Giulio Nardone, e della FAIP, con sede in Roma, Via Filippo Corridoni 13 in persona del Legale Rappresentante Vincenzo Falabella,  che me ne hanno conferito mandato, vi contesto che tutti gli autobus per il servizio di trasporto urbano operanti nel territorio di Isernia e gestiti da codesto Comune sono fuori regola per quanto attiene le norme di sicurezza e, per quanto fondamentalmente interessa le associazioni mie clienti, non rispettano i criteri di accessibilità minimi necessari per superare le barriere architettoniche né per i disabili motori, essendo privi di qualsiasi accorgimento necessario per i soggetti in sedia a ruote, né per i disabili visivi con riferimento alle barriere architettoniche    di tipo senso-percettivo.

Tanto è stato segnalato circa un mese addietro anche dal Consigliere Regionale Aida Romagnuolo sugli organi di stampa.

In particolare, per quanto riguarda i disabili visivi, gli autobus devono essere dotati all’interno di annuncio vocale delle fermate e, all’esterno, in corrispondenza della porta anteriore come solitamente avviene per prassi, di altoparlanti che forniscano indicazione vocale del numero di linea e della destinazione finale del mezzo, accorgimenti indispensabili  per consentire ai disabili visivi di fruirne in condizioni di autonomia.

Per quanto riguarda i disabili in sedia a ruote, i veicoli sono privi di qualsiasi accorgimento e, data la  loro vetustà, non sono nemmeno adattabili per consentire la salita e la discesa dagli stessi dei soggetti in tali condizioni.

Per quanto riguarda la disabilità visiva, poiché esistono numerosi non vedenti, dichiarati portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/1992,  che, nel Comune di Isernia, fanno uso degli autobus e viaggiano da soli, ogni qual volta uno di essi è costretto ad utilizzare uno di tali mezzi rimane vittima di una discriminazione civilmente sanzionabile ai sensi della Legge n.67/2006 sia con ordine del Giudice di sostituire o adeguare i mezzi, sia con risarcimento dei danni e pubblicazione del provvedimento.

Con riguardo ai disabili motori, esistono numerosi soggetti sul territorio che, non essendo gli autobus per niente adeguati alle loro esigenze, sono discriminati perché posti nell’qassoluta impossibilità di servirsene.

Si cita, a titolo esemplificativo, Tribunale di Milano, ordinanza 18/06/2015 che ha ordinato all’Azienda di Trasporti pubblici e al Comune di rimuovere entro il 31/12/2015 la situazione di discriminazione realizzata mediante l’inaccessibilità per disabili motori dei mezzi di una linea tranviaria.

Analogamente ha provveduto il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 13/09/2017, su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni, in merito alle linee di trasporto pubblico a mezzo autobus che richiama anche il principio dell’”accomodamento ragionevole” contenuto nella Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata in Italia con Legge n.18/2009.

Per quanto sopra esposto, le associazioni da me assistite, l’Associazione Disabili Visivi Onlus in rappresentanza dei disabili visivi e la  FAIP in rappresentanza dei disabili motori,

INVITANO E DIFFIDANO

Codesto Comune affinchè:

A)- Sostituisca un numero sufficiente di autobus per consentire il trasporto urbano dei soggetti disabili motori con nuovi mezzi adatti per tali soggetti e muniti degli accorgimenti necessari per la  fruizione in autonomia da parte dei disabili visivi di cui alla successiva lettera “B”;;

B)- Provveda a dotare, nelle more della futura sostituzione,  i rimanenti mezzi al loro interno di annuncio vocale delle fermate e, all’esterno, in corrispondenza della porta anteriore, di altoparlanti che forniscano indicazione vocale del numero di linea e della destinazione finale del mezzo.

Avvertono che, in mancanza di notizie di concrete iniziative a tal riguardo tradotte in provvedimenti ufficiali, decorsi inutilmente giorni 60 dalla ricezione della presente, adiranno le vie legali anche intervenendo in eventuali vertenze che dovessero intraprendere singoli disabili ai sensi della L. 67/2006>>.