ORDINANZA: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – LIMITAZIONI DI VENDITA E CONSUMO DI ALCOLICI – DIVIETO SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO.
All’Albo Pretorio online del Comune di Isernia è stata pubblicata l’ordinanza n. 157/2020 con la quale il sindaco Giacomo d’Apollonio ha disposto quanto segue:
● LIMITATAMENTE ALLA ZONA DEL CENTRO STORICO, ovvero nell’intero spazio compreso tra Piazza Carducci e Piazza Pio X, circoscritto dalla Via Occidentale e dalla Via D’Apollonio;
1) è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte dei pubblici esercizi insistenti nella predetta area (es. bar e ristoranti), nonché esercizi di vicinato o laboratori artigianali dalle ore dalle ore 24:00 fino alla chiusura. La consumazione di tali bevande, oltre le ore 24:00, resta consentita solo all’interno dei pubblici esercizi, o nelle aree di concessione esterne, esclusivamente con servizio al tavolo, confermando la propria precedente ordinanza n. 79 del 26/05/2020;
2) la chiusura entro e non oltre le ore 02:00 dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, siti nell’area del centro storico sopra specificata, anche nei giorni del fine settimana del mese di settembre, in deroga all’ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2017 regolante gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;
3) è vietata la vendita e la somministrazione, di qualsiasi bevanda o alimento, in contenitori in vetro ed in lattine, dalle ore 21:00 fino alla chiusura, per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici insistenti nell’area come sopra delimitata, raccomandando, a riguardo, l’utilizzo di materiale biodegradabile;
4) è vietato portare a seguito nella predetta area, da parte di chiunque, dalle ore 21:00, bibite o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine, acquistate in precedenza e al di fuori dell’area del centro storico in cui vige il divieto di vendita.
● SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.
● SI FA PRESENTE ●
ai gestori degli esercizi pubblici di osservare le disposizioni vigenti relative:
– al divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni diciotto;
– al divieto della filodiffusione musicale all’esterno dei locali;
– all’obbligo di rispettare i limiti della superficie oggetto di concessione dehor, nonché all’obbligo della pulizia giornaliera della stessa attraverso il lavaggio della pavimentazione, la pulizia di tutte le superfici e la raccolta continua di rifiuti e residui della consumazione da parte dei clienti, per esigenze igienico sanitarie e di decoro.
● SI AVVERTE CHE ●
– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,oo);
– le violazioni di cui al punto 1), circa il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi oltre le ore 24:00, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1 della L. 22 maggio 2020 n. 35, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
– le violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, di cui ai punti 2), 3) e 4), saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,oo ad € 500,oo.
● SI DISPONE ●
L’entrata in vigore della presente ordinanza il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.